Ven05242013

Ultimo aggiornamentoGio, 23 Mag 2013 2pm

Back Sei qui: Home Diritto Civile Giurispr. Dir. Civ. (Mattioli) La nullità delle nozze per immaturità del coniuge può essere delibata anche dopo che la coppia ha divorziato

Home

La nullità delle nozze per immaturità del coniuge può essere delibata anche dopo che la coppia ha divorziato

Irrilevante la pronuncia passata in giudicato sulla cessazione degli effetti civili del vincolo e la durata del legame

La sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio pronunciata per immaturità del coniuge può essere delibata anche se la coppia è stata sposata per molti anni. Non solo. La pronuncia di divorzio - ha sancito la Cassazione con la sentenza n. 9844 del 15 giugno 2012 - non impedisce la delibazione.
Insomma un matrimonio durato moltissimi anni, e non è la prima volta che la Suprema corte si pronuncia in questo senso, e un divorzio già archiviato, con tanto di decisione sul mantenimento, possono essere spazzati via, con tutto ciò che ne deriva sul piano pratico, dalla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità.
Sul versante della durata Piazza Cavour ha infatti ribadito che in tema di delibazione della sentenza di un tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario, per difetto di consenso, la situazione di vizio psichico da parte di uno dei coniugi, assunta in considerazione dal giudice ecclesiastico siccome comportante inettitudine del soggetto ad intendere i diritti ed i doveri del matrimonio al momento della manifestazione del consenso, non si discosta sostanzialmente dall'ipotesi di invalidità contemplata dall'art. 120 c.c., cosicché è da escludere che il riconoscimento dell'efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo nei principi fondamentali dell'ordinamento italiano.
Per quanto concerne invece il divorzio, gli Ermellini hanno sottolineato che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha causa petendi e petitum diversi da quelli della domanda di nullità del matrimonio concordatario, investendo il matrimonio e non l'atto con il quale è stato costituito il vincolo tra i coniugi. Pertanto, ove nel giudizio di divorzio le parti non introducano esplicitamente questioni sulla esistenza e sulla validità del vincolo - le quali darebbero luogo a statuizioni incidenti sullo status delle persone, e, quindi, da decidere necessariamente, ai sensi dell'art. 34 c.p.c., con efficacia di giudicato - , l'esistenza e la validità del matrimonio non formano oggetto di specifico accertamento suscettibile di determinare la formazione del giudicato. Ne consegue che, in dette ipotesi, la sentenza di divorzio non impedisce la delibazione della sentenza del tribunale ecclesiastico che abbia dichiarato la nullità del matrimonio concordatario.

Debora Alberici www.cassazione.net