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Ultimo aggiornamentoGio, 20 Giu 2013 11am

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Incidenti, sei giorni di agonia della vittima fanno scattare il danno biologico liquidabile agli eredi

Provata dal diario clinico la sopravvivenza al sinistro per un tempo apprezzabile. E l'applicazione delle tabelle milanesi va richiesta

Se sei giorni vi sembran pochi. C'è poco da scherzare di fronte all'agonia della vittima di un incidente stradale che rimane per quasi centocinquanta ore fra la vita e la morte prima che arrivi la fine. Ce n'è d'avanzo per configurare una lesione biologica permanente in capo al danneggiato, trasmissibile poi iure hereditatis ai congiunti: è sufficiente che la cartella clinica del pronto soccorso comprovi che il paziente ricoverato fosse comunque lucido. È quanto emerge dalla sentenza 4229/12, pubblicata il 16 marzo dalla terza sezione civile della Cassazione.

Lucida sofferenza
Le copie del diario clinico e degli altri documenti sanitari prodotti dai parenti del defunto comprovano che la vittima dell'incidente è rimasta comunque lucida fino alla fine. Affinché si possa accertare che la vittima ha patito una sofferenza dopo il sinistro la giurisprudenza di legittimità richiede che tra l'incidente e il decesso passi un «lasso di tempo apprezzabile» e sei giorni, osservano i giudici con l'ermellino, lo sono senz'altro: sbaglia il giudice del merito che riduce a mero «termine breve» il periodo in cui l'infortunato è sopravvissuto al terribile scontro tra veicoli. Sarà allora il giudice del rinvio a valutare a quanto ammonti il danno non patrimoniale riconoscibile ai figli "iure hereditatis" e se esso ecceda, insieme a quello liquidato "iure proprio" la somma di 83 milioni di vecchie lire già liquidata a ognuno di loro.

Voglia di uniformità
Non colgono nel segno, invece, altre censure proposte dai parenti della vecchietta morta nell'incidente. Risulta infatti insufficiente che una mera doglianza sulla misura «irrisoria» del danno morale liquidato in primo grado, proposta in sede d'appello, possa portare all'applicazione delle tabelle di risarcimento elaborate dal tribunale di Milano in luogo da quelle in uso nell'ufficio giudiziario locale. È vero: la Cassazione ha bollato come «intollerabile» la circostanza secondo cui un danno alla persona risulti liquidato in modo difforme sul territorio nazionale, mentre le tabelle milanesi sono già adoperate da circa tribunali in tutta Italia. Il punto è che i congiunti della de cuius prospettano soltanto l'inadeguatezza della liquidazione mentre sarebbe stata necessaria una doglianza ad hoc. E sul fronte dal danno patrimoniale non riescono a provare che la donna, ormai ottantenne, desse ancora una mano nel ristorante di famiglia. La parola torna alla Corte d'appello, ma in diversa composizione.

Dario Ferrara
www.cassazione.net