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Notifica presso la vecchia sede della società valida...
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- Pubblicato Mercoledì, 14 Marzo 2012 12:17
Insufficiente l'iscrizione presso la nuova camera di commercio.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 3959 del 13 marzo 2012, ha respinto il ricorso di una società che chiedeva l'annullamento di una citazione in giudizio notificata presso la vecchia sede in un'altra provincia.
«Nel regime di attuazione del registro delle imprese (e per i soggetti societari persone giuridiche successivamente all'abrogazione dell'art. 2457-ter c.c., richiamato dall'art. 2497-bis c.c.) l'iscrizione nel registro delle imprese del trasferimento della sede del soggetto iscritto, quando tale trasferimento comporti che la sede sia trasferita in altra provincia e, quindi, che l'iscrizione passi da una camera di commercio ad altra, si ha per perfezionata a tutti gli effetti che ne derivano soltanto una volta avvenuta la cancellazione dell'iscrizione di provenienza».
In altri termini, il trasferimento della sede di un soggetto iscritto soggiace ad un regime di pubblicità nel registro delle imprese per cui l'iscrizione cui allude l'art. 11 del d.P.R. n. 558 del 1995 in via generale è il risultato di una fattispecie complessa, che si compone da un lato della presentazione della domanda presso l'ufficio del registro delle imprese della circoscrizione in cui avviene il trasferimento e dal'altro della cancellazione da parte dell'ufficio di provenienza.
Debora Alberici
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