Mer05222013

Ultimo aggiornamentoMar, 21 Mag 2013 4pm

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T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 25 maggio 2011, n. 1280 ACQUE PUBBLICHE E PRIVATE

SANITA' E SANITARI La potabilità delle acque risponde a giudizi tecnico-scientifici di competenza delle Autorità sanitarie Deve, dunque, escludersi la possibilità che possa farsi riferimento ad una sorta di nozione burocratico-amministrativa di acqua potabile non coincidente con quella cui si riferisce la competente Autorità sanitaria, e che postula il controllo della rispondenza a precisi parametri.
Nella produzione vinicola, stante la normativa nazionale e comunitaria vigente (D.P.R. n. 327 del 1980 e Regolamento CE n. 852 del 2004), non è possibile affermare che non sia necessario l'uso dell'acqua potabile, dal momento che nulla autorizza a sostenere che contenitori ed attrezzature possano essere lavati con acqua non potabile, dato che ciò potrebbe implicare la contaminazione degli alimenti (nozione senz'altro applicabile al vino) per contatto con contenitori ed attrezzature non lavati con acqua potabile.