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COMUNE E PROVINCIA - EDILIZIA E URBANISTICA
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- Pubblicato Venerdì, 11 Marzo 2011 11:39
L'ordinanza di demolizione di un'opera abusiva può essere legittimamente notificata anche esclusivamente all'autore materiale dell'abuso, nel caso in cui quest'ultimo non corrisponda con il proprietario dell'area interessata dai lavori edilizi abusivi. Ne deriva che non sussiste in capo all'Ente locale competente l'onere della previa identificazione dell'effettivo proprietario dell'area interessata dall'abuso. Del resto, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001, l'ingiunzione di demolizione deve essere notificata al responsabile dell'abuso, oltre che al suo proprietario, con la conseguenza che è illegittima l'ingiunzione di demolizione che non venga notificata al responsabile dell'abuso né al proprietario dell'opera abusiva, ma solo al proprietario dell'area su cui è stata realizzata la stessa opera, soprattutto se questi non ha la materiale disponibilità e non può procedere alla demolizione o rimozione di tale opera.
L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili abusivi e della relativa area di sedime è un effetto automatico derivante dalla mancata ottemperanza all'ordine di demolizione emanato dal competente Ente locale. Orbene, il provvedimento che dispone la predetta acquisizione gratuita può, pertanto, essere adottato senza la specifica indicazione dell'ulteriore area "necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive" oggetto di acquisizione, potendosi procedere a tale individuazione anche con un successivo e separato atto.






