Ven05242013

Ultimo aggiornamentoVen, 24 Mag 2013 1pm

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Incidenti stradali: la serenità familiare perduta per la morte del figlio rientra nel danno parentale

Il fatto che anche in caso di mere lesioni invalidanti sia ristorato il turbamento dell'atmosfera di vita non significa che sia una voce sempre risarcibile.

Sì al danno parentale per chi ha perso un figlio nell'incidente stradale accanto al danno morale soggettivo, ma no all'autonomo risarcimento per la serenità familiare perduta: prevale la necessità di escludere la duplicazione nelle obbligazioni da responsabilità civile da sinistri stradali. È quanto emerge dalla sentenza 22378/12, pubblicata il 10 dicembre dalla terza sezione civile della Cassazione.

Pregiudizio e ristoro
Bocciato il ricorso dei familiari della vittima del sinistro che pure hanno ottenuto il risarcimento del danno parentale soltanto in appello. Non hanno buon gioco gli eredi della de cuius sostenendo che la lesione per il venir meno della serenità familiare sia stata fatta erroneamente riconfluire nel danno da perdita del rapporto parentale: passa infatti il principio della giurisprudenza di legittimità secondo cui bisogna evitare la duplicazione delle poste risarcitorie per indennizzare identici pregiudizi di natura non patrimoniale. Rientrano sicuramente nella categoria del danno parentale il venir meno di «quell'aria serena», dell'atmosfera di «armonia», di «benessere» e di «affidamento» che caratterizzava la vita familiare quando la vittima era in vita. Il fatto che questo tipo di pregiudizi si possono configurare anche in caso di lesioni gravemente invalidanti di uno dei componenti il nucleo familiare non significa affatto che si tratti di una voce di danno sempre apprezzabile in modo autonomo: vuol dire soltanto che identici pregiudizi patrimoniale possono verificarsi anche in seguito a danni diversi.

Iure hereditario
Va esclusa nella specie anche la configurabilità del danno catastrofale: affinché scatti il risarcimento, infatti, è necessaria la consapevolezza in capo alla vittima dell'imminenza della morte o della gravissima entità delle lesioni subite; nella specie la morte è avvenuta subito dopo l'incidente tanto che deve escludersi che il danno da sofferenza patita sia entrato nel patrimonio della vittima al momento della morte e, dunque, possa essere fatto valere iure hereditario dai congiunti. Non resta che pagare le spese di giudizio.

Dario Ferrara www.cassazione.net