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Dal 10 febbraio in vigore lo statuto delle professioni senza Ordini e Collegi ma certificate "Uni"
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- Pubblicato Lunedì, 28 Gennaio 2013 13:07
- Scritto da Mattioli Leonello
Dagli amministratori condominiali ai consulenti fiscali: norme tecniche e associazioni tutelano le attività. Il Cnf: «Rischio di prestazioni opache»
Le professioni non regolamentate troveranno tutela da domenica 10 febbraio, quando entrerà in vigore la legge 4/2013 sulle attività che non richiedono l'iscrizione a Ordini o Collegi, concentrate nel settore dei servizi e di natura (prevalentemente) intellettuale: saranno le associazioni professionali ad assicurare la disciplina mediante il ricorso alle norme tecniche di certificazione Uni, note ad esempio per i controlli di qualità (il testo della legge è qui disponibile come documento correlato).
Standard qualitativi
Trovano finalmente un riconoscimento un riconoscimento migliaia di lavori autonomi senza un "tetto" istituzionale di categoria: dagli amministratori di condominio ai consulenti fiscali. E ancora: fisioterapisti, musicoterapeuti, bibliotecari, statistici, esperti in medicine integrate, pubblicitari e così via. Quanti siano, non si sa: c'è chi dice siano due milioni, chi addirittura tre. Sicuramente sono molti. La riforma è ispirata ai principi europei di concorrenza e libertà di circolazione. A rappresentare i "nuovi" professionisti sono associazioni private costituite su base volontaria: la pubblicazione del relativo elenco sul sito web del ministero dello Sviluppo economico garantirà il regime di pubblicità. Sono poi le aggregazioni delle associazioni, su mandato di queste ultime, a verificare il rispetto e la congruità degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività e dei codici di condotta definiti da ciascuna sigla.
Vigilanza e sanzioni
L'autoregolamentazione di ciascuna attività avviene tramite la normativa tecnica Uni: sarà il ministero dello Sviluppo economico a dare notizia dell'avvenuta adozione del "bollino blu" di categoria. Ma attenzione, l'attestazione rilasciata dall'associazione non costituisce comunque un requisito per l'esercizio dell'attività professionale: serve soltanto per tutelare i consumatori e garantire la trasparenza del mercato dei servizi. Ciascun professionista, anche non iscritto a un'associazione, potrà ottenere la certificazione di conformità a norme tecniche Uni dall'organismo accreditato. La vigilanza sulla corretta applicazione della legge spetta all'ex ministero dell'Industria che segnala eventuali irregolarità all'Antitrust: dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato scatta la sanzione ai sensi dell'articolo 27 del codice del consumo.
Confini labili
La riforma, tuttavia, non convince tutti. Il Consiglio nazionale forense da tempo non nasconde le sue perplessità (cfr. la "Scheda di approfondimento" critico realizzato dal Cnf e disponibile come documento collegato). E punta il dito contro «l'assenza di una ben precisa linea di demarcazione tra professioni regolamentate e non regolamentate, con la principale conseguenza che il mercato delle prestazioni professionali rischia di risultare opaco e non trasparente». I rischi, insomma, sarebbero a carico del consumatore: «Non sempre i clienti, soprattutto se non adeguatamente informati, sono in grado di distinguere un professionista iscritto ad un Ordine, che abbia dunque sostenuto un esame di Stato, ed è membro di un ordinamento professionale che lo assoggetta ad un codice deontologico e ad un procedimento disciplinare attivabile anche dal pubblico ministero, ad obblighi di aggiornamento e formazione, rispetto ad un altro iscritto ad una libera associazione privata - conclude il documento - che tali doveri non ha assolto e non assolve». Staremo a vedere.
Dario Ferrara www.cassazione.net






