Dom05262013

Ultimo aggiornamentoVen, 24 Mag 2013 1pm

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Mano libera del Comune nell’approvazione del PRG

Le osservazioni presentate dai privati al piano regolatore non fanno sorgere in capo all'amministrazione un conseguente obbligo di puntuale motivazione.

Non sussiste l'obbligo di riadozione del piano adottato (previo annullamento o revoca del precedente) né quello di ripubblicazione se le modifiche apportate dal Comune d'ufficio, o su richiesta della Regione, non hanno determinato un mutamento essenziale del suo contenuto. È quanto afferma la quarta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza 12 febbraio 2013, n. 845.

 

La quarta sezione ribadisce il “generale principio” in base al quale le osservazioni presentate in occasione dell'adozione di un nuovo strumento di pianificazione del territorio costituiscono un mero apporto dei privati nel procedimento di formazione dello strumento medesimo, con conseguente assenza in capo all'amministrazione comunale di un obbligo puntuale di motivazione oltre a quella evincibile dai criteri desunti dalla relazione illustrativa del piano stesso in ordine alle proprie scelte discrezionali assunte per la destinazione delle singole aree, tranne i casi di affidamenti qualificati, non ricorrenti certo nella specie.

Pone in evidenza, inoltre, l’altro principio consolidato secondo cui non sussiste l'obbligo di riadozione del piano regolatore adottato né quello di ripubblicazione ex art. 9 L. 17 agosto 1942, n. 1150, qualora le modifiche apportate d'ufficio, o su richiesta della Regione, non abbiano determinato un mutamento essenziale del suo contenuto, traducendosi in un nuovo progetto di piano.