Articoli
La Regione paga gli interessi moratori sui debiti verso le strutture sanitarie private accreditate
- Dettagli
- Pubblicato Giovedì, 14 Febbraio 2013 13:24
- Scritto da Mattioli Leonello
Per la Ue è transazione commerciale ogni contratto con scambio servizio-corrispettivo. Dpgr disapplicato, ente a rischio danno erariale
La Regione non può evitare di versare anche gli interessi moratori di cui al ex d.lgs. 231/02 sui debiti che ha con le strutture sanitarie private accreditate con le sue Asl. Lo stabilisce l’ordinanza pubblicata dalla seconda sezione civile del tribunale di Catanzaro, pubblicata il 18 gennaio scorso (giudice Luca Nania), che interpreta la direttiva 2000/35/CE.
Rapporto sinallagmatico
Accolto il ricorso della casa per anziani accreditata con l’Asl per il credito vantato nei confronti nella Regione. Oltre che nello stesso d.lgs. 231/02, le ragioni dell’applicazione degli interessi moratori sono da ricercare nei principi comunitari: la direttiva 2000/35/CE, spiega il giudice, considera «transazione commerciale» qualunque contratto che contempli lo scambio tra l’effettuazione di un servizio o una consegna di merci e il pagamento di un corrispettivo monetario (così va inteso il termine “prezzo”, impiegato sia dal legislatore nazionale sia da quello comunitario, quest’ultimo in base al punto 13 delle premesse della direttiva 2000/35/CE). E ciò a prescindere dalla natura del contratto, sia essa privatistica che pubblicistico-concessoria. Non conta, allora, che la controversia fra il centro anziani e l’Asl sia riconducibile al paradigma della concessione di un servizio pubblico: la prestazione pattuita consiste comunque nell’erogazione di un servizio dietro pagamento di un corrispettivo e, dunque, rientra nell’alveo della normativa europea e del d.lgs.
Indagine contabile
Di più: il provvedimento del giudice è trasmesso alla procura presso la sezione giurisdizionale per la regione Calabria della Corte dei conti per le eventuali determinazioni di competenza. L’ente, insomma, rischia di essere “incriminato” per danno erariale. Viene infatti disapplicato dal giudice il decreto del presidente della Giunta regionale della Calabria 70/2011 che stabilisce «la non applicabilità degli interessi moratori di cui al D. Lgs. 231/02 nei rapporti con le strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate». Insomma: l’ente territoriale non solo non paga, ma stabilisce pure per decreto (per la precisione per Dpgr) che alle aziende private gli interessi moratori non vanno corrisposti. Il possibile danno erariale, conclude il giudice, appare quantificabile in misura almeno pari agli interessi moratori dovuti a causa del ritardato pagamento. La parola passa alla magistratura contabile.
Dario Ferrara www.cassazione.net






