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Niente multa per chi circola nei quindici giorni successivi alla scadenza del contratto assicurativo
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- Pubblicato Mercoledì, 27 Febbraio 2013 12:18
- Scritto da Mattioli Leonello
Dopo l'introduzione del divieto di rinnovo tacito della polizza Rc auto, il conducente può continuare a esibire temporaneamente il vecchio certificato
Nessuna sanzione per chi circola con certificato e assicurazione scaduti nei quindici giorni successivi alla scadenza del contratto con la compagnia assicurativa. È quanto emerge dalla circolare emessa dal ministero dell'Interno qui disponibile in allegato. Il documento si rifà all'articolo 22 del decreto legge 179/12, che ha modificato il decreto legislativo 209/09 (codice delle assicurazioni private) introducendo l'articolo 170-bis sull'esclusione del tacito rinnovo delle polizze assicurative.
La disposizione
La norma stabilisce che le compagnie assicurative possono stipulare contratti di assicurazione obbligatoria Rc auto della durata di un anno che si risolvono automaticamente alla loro scadenza naturale e che non possono essere rinnovati tacitamente. La compagnia assicurativa deve avvisare il contraente della scadenza del contratto con un preavviso di almeno trenta giorni e, allo stesso tempo, mantenere valida la garanzia prestata con la precedente assicurazione fino all'effetto della nuova polizza, vale a dire fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto stesso. Il conducente, in attesa di sottoscrivere un altro contratto, potrà dunque continuare a esibire certificato e contrassegno scaduti, durante questo periodo.
Rispetto al passato
La precedente disposizione imponeva di verificare la continuità tra la validità di una polizza e la successiva, consentendo così all'agente di polizia, nei casi di mancata copertura assicurativa, di accertare l'illecito solo se vi era stata disdetta del contratto o comunque mancanza di proroga automatica della polizza. La nuova previsione normativa estende a tutti il beneficio della copertura assicurativa per quindici giorni, rendendo di fatto irrilevante il controllo.
Emiliana Sabia www.cassazione.net






