Gio06202013

Ultimo aggiornamentoGio, 20 Giu 2013 11am

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Bastano solo due episodi di molestie per condannare l'ex marito per stalking

Pena aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato

Per incastrare l’ex marito stalker bastano solo due episodi di minaccia o molestia. Dopo l’entrata in vigore della disposizione ex articolo 612 bis, la pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza 11963 del 14 marzo 2013, ha ritenuto inammissibile il ricorso di un ex marito contro la decisione della Corte d’appello di Milano che lo ha condannato a un anno e un mese di reclusione e al risarcimento dei danni per il reato di atti persecutori nei confronti della ex. La quinta sezione penale, in linea con la Corte milanese, ha ritenuto il 46enne responsabile di tale reato, avendo messo in atto un comportamento persecutorio ai danni della donna, rilevando che almeno due episodi si sono verificati successivamente all’entrata in vigore della disposizione ex articolo 612 bis (secondo cui «la pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa»). Al riguardo, la Suprema corte ha affermato che integrano il delitto di atti persecutori, di cui all’art. 612 bis Cp, anche due sole condotte di minaccia o di molestia, come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice.

Insomma, per Piazza Cavour è errata la tesi di difesa basata sul fatto che il comportamento illecito dell’uomo non aveva prove ma che era stata solo proposta una querela che riguardava una serie di fatti non riferiti a un tempo determinato. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di mille euro in favore della Cassa delle Ammende.

Vanessa Ranucci www.cassazione.net