Sab05252013

Ultimo aggiornamentoVen, 24 Mag 2013 1pm

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Se l'illecito determina conseguenze ulteriori la prescrizione del risarcimento decorre dalla nuova malattia

La domanda "tardiva" è inammissibile quando si verifica solo un aggravamento della patologia

Più tempo al danneggiato per chiedere il risarcimento nel caso in cui l'illecito abbia determinato nel tempo una nuova patologia e non un semplice aggravamento della malattia originaria. La prescrizione dell'azione, infatti, decorre dal manifestarsi di quest'ultima lesione che, però, deve essere autonoma e diversa rispetto a quella determinata dalla condotta del responsabile.

Lo ha affermato la terza sezione civile della Cassazione con la sentenza 7139/2013 che ha accolto il ricorso di un ragazzo che giocando a freccette con un amico aveva riportato la perforazione dell'occhio destro. L'istante aveva esposto ai giudici di aver subito numerosi interventi chirurgici con gravi postumi e che, mentre nei primi anni, aveva solo uno sdoppiamento dell'immagine con riduzione del visus correggibile con lenti, qualche anno dopo era sopraggiunto lo strabismo e successivamente la perdita completa del visus.

In pratica, secondo il ricorrente, si era passati dall'indebolimento di un organo alla perdita totale dello stesso con conseguente diritto al risarcimento del danno per la lesione subita. Il tribunale prima e la Corte d'appello hanno, però, respinto la sua richiesta. I giudici hanno infatti sostenuto che l'azione risarcitoria proposta dopo tanti anni si fosse prescritta dal momento che si era verificato solo un aggravamento dell'originaria malattia e non una nuova lesione.

Di qui il ricorso in Cassazione che, invece, ha ribaltato il verdetto stabilendo che la definitiva perdita del visus, integrando il passaggio dall'indebolimento permanente di un senso alla perdita dello stesso, esclude la prescrizione del diritto perché configura una lesione nuova.

Infatti, ha spiegato il collegio, «qualora si tratti di un illecito che, dopo un primo evento lesivo, determini ulteriori conseguenze pregiudizievoli, il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria decorre dal verificarsi delle medesime quando è ravvisabile una lesione nuova ed autonoma rispetto a quella manifestatasi con l'esaurimento della condotta del responsabile, come nel caso in cui si passi dall'indebolimento permanente di un senso, o di un organo, alla perdita di un senso o di un organo, atteso che l'ulteriore manifestazione dell'evento lesivo, in parte rimasto latente, andando oltre la minore gravità, che poteva fondare rendendola incolpevole l'inattività del danneggiato rispetto all'esercizio del diritto, supera la qualificazione come aggravamento e sviluppo della malattia, integrando un fatto nuovo nella percezione del soggetto che deve decidere se esercitare un diritto».
Debora Alberici www.cassazione.net