Sab05182013

Ultimo aggiornamentoVen, 17 Mag 2013 2pm

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Anche l’articolo 18 “post Fornero” salva chi ha danneggiato il datore senza colpa: scatta la reintegra

Illegittimo il recesso nei confronti dell’autista per l’incidente occorso al mezzo aziendale se il fattore di pericolo nel piazzale non era segnalato

Chi l’ha detto che la riforma Fornero ha “azzerato” l’articolo 18? Ottiene la reintegra, in base alla norma con la formulazione post legge 92/2012, il lavoratore licenziato per aver danneggiato il datore con l’incidente che ha coinvolto il mezzo aziendale. Ma il fattore di pericolo che ha causato il sinistro, un muretto che spunta nel piazzale delle manovre, non risulta segnalato: deve dunque escludersi la configurabilità di una condotta colpevole in capo al dipendente. Sì alla reintegra, allora, con regolarizzazione contributiva e condanna dell’impresa a versare al dipendente l’indennità risarcitoria pari a tutte le mensilità maturate fra il recesso illegittimo e la reintegrazione (comunque non meno di cinque). È quanto emerge dall’ordinanza ex articolo 1, comma 49, della legge Fornero, emessa dalla sezione lavoro del tribunale di Milano.

Condizioni avverse

Non resta che pagare le spese di giudizio all’azienda che ha dato il benservito all’autista dopo il sinistro, sostenendo fra l’altro che è un recidivo. In realtà i precedenti episodi risultano debitamente sanzionati e dunque non rilevano ai fini della contestazione successiva. L’addebito, tuttavia, è chiaro: la condotta dell’autista è irresponsabile perché non limita la velocità del mezzo in marcia e, dunque, va ascritta al licenziato tutta la colpa del sinistro che ha danneggiato il veicolo dell’impresa. Il ricorso viene invece accolto: non soltanto non si configura il dolo ma deve essere esclusa anche la colpa, laddove l’incidente avviene in una giornata piovosa in cui le condizioni meteorologiche avverse riducono la visibilità. E soprattutto il pericolo nell’area di manovra, rappresentato dal muretto “incriminato”, viene segnalato con le strisce gialle e nere soltanto dopo che l’incidente è avvenuto: segno inequivocabile che costituisce un serio fattore di rischio.

Dario Ferrara www.cassazione.net