Articoli
Sopraelevazione da abbattere se rispetta lo stile dell'edificio ma ne altera le linee architettoniche
- Dettagli
- Pubblicato Sabato, 27 Aprile 2013 12:03
- Scritto da Mattioli Leonello
Non si può escludere la demolizione dell'opera realizzata dal condomino dell'ultimo piano senza verificare eventuali danni al «decoro» del fabbricato
Non è di per sé lecita, per quanto autorizzata dall'assemblea condominale, la sopraelevazione realizzata sul terrazzo dal signore dell'ultimo piano. E ciò anche se l'opera viene eseguita rispettando lo stile in cui l'edificio fu costruito: per poter escludere la demolizione del manufatto, invero, il giudice del merito è tenuto a controllare pure il rispetto del decoro architettonico, che è concetto diverso e ben più restrittivo, verificando se la sopraelevazione finisca con il compromettere comunque l'armonia delle linee e delle forme volute nel progetto originario. È quanto emerge dalla sentenza 10048/13, pubblicata il 24 aprile dalla seconda sezione civile della Cassazione.
Strutture e armonia
Il ricorso del condominio è accolto contro le conclusioni del pm, dopo alterne vicende nei giudizi di merito: in primo grado era stato ordinata la demolizione del corpo di fabbrica "incriminato". È in effetti incongrua la motivazione della Corte d'appello che distingue il mero «aspetto architettonico» dal vero e proprio «decoro» e poi conclude per la legittimità del manufatto realizzato perché lo stile dell'originario progettista risulterebbe rispettato: si tratta di un ragionamento - è la fondata censura del condominio - che si presta a ritenere fattibile ogni bruttura, a patto che la sopraelevazione risulti tuttavia in linea con lo stile seguito all'epoca della costruzione dell'edificio. Nella specie il manufatto sotto accusa occupa gran parte della terrazza all'ultimo piano e risulta ben visibile dall'esterno: è allora indiscutibile l'alterazione delle precedenti linee architettoniche. Per escludere l'abbattimento dell'opera, invece, il giudice del merito deve invece controllare che il fabbricato non abbia patito pregiudizi estetici nel suo insieme. È lo stesso articolo 1120, secondo comma, Cc a vietare le innovazioni che ledono il «decoro» architettonico dell'edificio, alludendo all'insieme di linee e strutture che danno al fabbricato una determinata, armonica fisionomia. La parola passa al giudice del rinvio.
Dario Ferrara www.cassazione.net






