Mer06192013

Ultimo aggiornamentoGio, 20 Giu 2013 11am

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Sopraelevazione da abbattere se rispetta lo stile dell'edificio ma ne altera le linee architettoniche

Non si può escludere la demolizione dell'opera realizzata dal condomino dell'ultimo piano senza verificare eventuali danni al «decoro» del fabbricato

 

 

Non è di per sé lecita, per quanto autorizzata dall'assemblea condominale, la sopraelevazione realizzata sul terrazzo dal signore dell'ultimo piano. E ciò anche se l'opera viene eseguita rispettando lo stile in cui l'edificio fu costruito: per poter escludere la demolizione del manufatto, invero, il giudice del merito è tenuto a controllare pure il rispetto del decoro architettonico, che è concetto diverso e ben più restrittivo, verificando se la sopraelevazione finisca con il compromettere comunque l'armonia delle linee e delle forme volute nel progetto originario. È quanto emerge dalla sentenza 10048/13, pubblicata il 24 aprile dalla seconda sezione civile della Cassazione.

Strutture e armonia
Il ricorso del condominio è accolto contro le conclusioni del pm, dopo alterne vicende nei giudizi di merito: in primo grado era stato ordinata la demolizione del corpo di fabbrica "incriminato". È in effetti incongrua la motivazione della Corte d'appello che distingue il mero «aspetto architettonico» dal vero e proprio «decoro» e poi conclude per la legittimità del manufatto realizzato perché lo stile dell'originario progettista risulterebbe rispettato: si tratta di un ragionamento - è la fondata censura del condominio - che si presta a ritenere fattibile ogni bruttura, a patto che la sopraelevazione risulti tuttavia in linea con lo stile seguito all'epoca della costruzione dell'edificio. Nella specie il manufatto sotto accusa occupa gran parte della terrazza all'ultimo piano e risulta ben visibile dall'esterno: è allora indiscutibile l'alterazione delle precedenti linee architettoniche. Per escludere l'abbattimento dell'opera, invece, il giudice del merito deve invece controllare che il fabbricato non abbia patito pregiudizi estetici nel suo insieme. È lo stesso articolo 1120, secondo comma, Cc a vietare le innovazioni che ledono il «decoro» architettonico dell'edificio, alludendo all'insieme di linee e strutture che danno al fabbricato una determinata, armonica fisionomia. La parola passa al giudice del rinvio.

Dario Ferrara www.cassazione.net