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Pubblicato Lunedì, 02 Novembre 2009 01:00
Dal coordinamento degli artt. 108, comma 5 e 101 del D.Lgs. n. 152/2006 è possibile desumere che in materia di tutela di acque pubbliche vige il principio in base al quale il rispetto dei limiti tabellari di scarico non deve essere conseguito mediante la semplice diluizione delle acque, ciò indipendentemente dalla circostanza che tale diluizione avvenga con acque prelevate esclusivamente per tale scopo o a seguito di miscelazione con acque di raffreddamento e di lavaggio.