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Stefania Stefanelli. Ricongiungimento familiare....
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- Pubblicato Martedì, 27 Dicembre 2011 10:09
...alla luce della recente giurisprudenza. La Corte di Appello di Venezia, con decreto del 9 febbraio 2011 , accoglie un'interpretazione estensiva dell'art. 29 d.lgs. 268/1998 (T.U. immigrazione), ai sensi del quale : " Lo straniero puo' chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: a) coniuge non legalmente separato; b) figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; c) genitori a carico; d) parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro secondo la legislazione italiana". In particolare, sottolinea le analogie della Kafala di diritto islamico (regolata in Marocco con Dahir Portant Loi / DPL del 10-09-1993 gli dei 13-06-2002) con l'istituto di diritto interno dell'affidamento di minori, proprio perché entrambi gli istituti non hanno effetti legittimanti e non incidono sullo stato civile del minore, e anche le difformità si risolvano nel senso della maggiore efficacia tutelante della Kafalah, e si prolunga tendenzialmente fino alla maggiore età del affidato, per giustificare il diritto al ricongiungimento del cittadino italiano, residente in Italia, con i nipoti ex fratre, rimasti orfani del padre e per questo bisognosi di assistenza e di cura.Degna di nota la considerazione del combinato disposto dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 30/2007 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri) e dell'articolo 28, co. 2, del T.U. Immigrazione, da cui il Collegio desume la riserva di applicazione delle disposizioni più favorevoli del primo decreto per i familiari stranieri di cittadini italiani, senza alcuna distinzione circa il grado di parentela o affinità.
In sintesi: in applicazione del decreto legislativo 30/2007, articolo 3, primo e secondo comma, lett. a), lo Stato ospitante può negare l'ingresso ai familiari del cittadino comunitario che lo raggiungano, solo all'esito di un esame approfondito, e con adeguata motivazione. La norma si applica all'ingresso e al soggiorno del familiare diverso dal coniuge e dai discendenti e ascendenti diretti, "se e' a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente": circostanze che la Corte ritiene parificabili alla condizione dei "due minori ... orfani del padre, collegati da un vincolo di consanguineità con il reclamante, zio paterno, bisognosi di assistenza e cura in conseguenza della perdita del padre, con ogni probabilità unica fonte di sostentamento per la famiglia in Marocco".






